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lunedì 17 dicembre 2007

SACCONI (FI): La finanziaria amplia la stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni

La norma contenuta nel maxiemendamento alla legge finanziaria "amplia ancor piu’ pericolosamente la stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni, perche’ da’ forza di legge a tutte le intese locali". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Sacconi. Molte di queste intese locali "contengono l’opposto dell’emendamento D’Amico, approvato dal Senato, ovvero la riserva totale ai precari delle nuove assunzioni con esclusione quindi dei vincitori di concorso e tanto piu’ degli idonei. Che dira’ ora il senatore D’Amico?".

lunedì 3 dicembre 2007

ART. 146 DELLA FINANZIARIA 2008

Art. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».
3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse.
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.
7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera b).
9. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.
11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
12. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
13. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
14. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
17. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».
18. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
23. Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2010. Il regolamento di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.
24. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
25. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».
26. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
27. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 26 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera a).
29. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.
30. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».
31. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».


A NATALE TUTTO AUMENTA...RISPARMIA

EMENDAMENTI ALLA FINANZIARIA 2008 SU VINCITORI DI CONCORSO E IDONEI (se ci siamo persi qualcosa...segnalatelo!)

ART. 146

Al comma 2, capoverso 5-ter, sopprimere le parole: Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.
146. 236. Baldelli.
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Al comma 2, capoverso 5-ter, sopprimere la parola: inferiori.
146. 79. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
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Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, le forze di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei Carabinieri, 850 per il Corpo della Guardia di Finanza, 200 per il Corpo della Polizia Penitenziari a e 150 per il Corpo Forestale dello Stato. A tal fine é istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*146. 152. Bosi, Peretti.
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Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, le forse di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 17 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei carabinieri, 850 per il Corpo della guardia di finanza, 200 per il Corpo della polizia penitenziaria e 150 per il Corpo forestale dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*146. 57. Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
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Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, le forze di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei Carabinieri, 850 per il Corpo della Guardia di Finanza, 200 per il Corpo della Polizia Penitenziari a e 150 per il Corpo Forestale dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di curo per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*146. 234. Bosi, Peretti, Zinzi, Tassone.
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Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla normativa vigente aggiungere le seguenti: garantendo prioritariamente l'assunzione al personale della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri che abbia già prestato effettivo servizio per almeno 30 mesi.
146. 61. Giudice, Verro, Fallica.
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Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed alla tutela del patrimonio agroforestale aggiungere le seguenti: nonché per esigenze connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero della Difesa.
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Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: ed il Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: nonché il Ministero della Difesa e al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale non dirigenziale a tempo determinato con una anzianità di almeno anni 3 di servizio comunque maturata anche se non in servizio all'atto di emanazione della presente legge, anche con contratti di diritto privato purché stipulati dall'Amministrazione.
146. 142. Caruso, Rocchi.
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Al comma 4, sopprimere le parole: ed alla tutela del patrimonio agroforestale e sostituire il periodo: il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato con il seguente: ed il Corpo della polizia penitenziaria.
146. 154. Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
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Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, nella Tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
146. 157. Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: entro un limite di spesa pari a 61 milioni per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, e al secondo periodo, sostituire le parole: un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: un apposito fondo con uno stanziamento pari a 61 milioni di euro per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 11 milioni di euro per l'anno 2008, di 27 milioni di euro per l'anno 2009, di 31 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 175. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 61 milioni, le parole: 120 milioni con le seguenti: 147 milioni e le parole: 140 milioni con le seguenti: 171 milioni.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
*146. 58. Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
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Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 61 milioni, le parole: 120 milioni con le seguenti: 147 milioni e le parole: 140 milioni con le seguenti: 171 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
*146. 82. Bertolini, Paoletti Tangheroni.
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Al comma 4, sostituite, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 61 milioni, le parole: 120 milioni con le seguenti: 147 milioni e le parole: 140 milioni con le seguenti: 171 milioni.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 11 milioni di euro per l'anno 2008, di 27 milioni di euro per l'anno 2009, di 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
146. 169. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro per l'anno 2008 fino a: a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, ridurre gli a accantonamenti della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 90 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 119. Gamba, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2008 fino a: a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 60 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 117. Gamba, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro per l'anno 2008 fino a: a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2008, a 150 milioni d euro per l'anno 2009 ed a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 90 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 120. Gamba, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2008 fino a: a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 60 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 118. Gamba, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, sostituire le parole: Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate con le seguenti: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
146. 34. Cirielli.
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Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze Armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve in servizio ed in congedo e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226».
*146. 55. Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
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Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze Armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve in servizio ed in congedo e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226».
*146. 177. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226».
146. 168. Lamorte, Alberto Giorgetti.
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Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali risorse sono destinate in misura non inferiore al 60 per cento al reclutamento di personale, anche attualmente in congedo, proveniente dalle Forze Armate, compresa la stessa Arma dei Carabinieri, con un'anzianità di servizio, maturata negli ultimi 5 anni, di almeno 30 mesi».
146. 3. Gamba, Ascierto.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi alla costituzione di sezioni distaccate dei Commissariati il cui ambito territoriale di competenza risulti eccessivamente esteso».
146. 158. Bodega, Filippi, Garavaglia.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi ai presidi che risultino attualmente al di sotto della pianta organica e delle esigenze operative da assolvere».
146. 155. Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il personale aggiuntivo reclutato nel Corpo della Guardia di Finanza ai sensi delle disposizioni del presente comma è assegnato con priorità alle aree in cui l'evasione fiscale dell'IRAP è superiore al 50 per cento».
146. 156. Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità dei corsi per l'accesso al ruolo dei commissari in correlazione all'inizio di ciascun anno accademico, nell'ambito delle predette risorse, sono anticipate al 1o gennaio 2008 le assunzioni relative ai vincitori del concorso a 40 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 13 febbraio 2007».
146. 136. Pinotti.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del predetto stanziamento, al fine di assicurare la continuità dei corsi per l'accesso al ruolo dei commissari contestualmente all'inizio di ciascun anno accademico, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'assunzione relativa ai vincitori del concorso a 40 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 13 febbraio 2007».
146. 105. Ascierto, Gasparri.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4, concernente il reclutamento del personale proveniente dalla Forze Armate, è data facoltà di avvalersi anche del personale della categoria Ufficiali, secondo le seguenti disposizioni:
a) Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui alla lettera c) del presente comma, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati alla lettera c) e nel limite massimo di 2.000 unità, purché già assunto con contratto a termine alla data del 1o gennaio 2007, abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente tale data oppure consegua tale requisito di cui alla lettera nel corso dell'anno 2007, oppure risulti ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007, oppure sia già fra il personale richiamato a maturare il requisito dei 36 mesi dal 1o gennaio 2002, come stabilito dalla successiva lettera b);
b) per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, congedati a decorrere dal 1o ottobre 2003, ivi compresi gli allievi ufficiali di complemento (AUC) raffermati congedati senza demerito per aver prestato il servizio di trentasei mesi parzialmente nel quinquennio antecedente il 1o gennaio 2007, gli allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) della Marina militare - V Corpo AUFP e gli ufficiali delle forze di completamento che hanno conseguito richiami per un periodo non inferiore a sei mesi anche non continuativi e che sono stati posti in congedo nei cinque anni antecedenti il 1o gennaio 2007, la stabilizzazione avviene al conseguimento del requisito dei trentasei mesi di servizio a decorrere dal 1o gennaio 2002, prescindendo dalla data del conseguimento stesso, per tale motivo gli ufficiali indicati nel presente comma dovranno esser prioritariamente richiamati in servizio al fine di maturare il requisito dei 36 mesi a partire dal 1o gennaio 2002. Gli ufficiali richiamati ai sensi del presente comma non devono superare il tetto massimo delle cinquecento unità e sono ricollocati secondo la distribuzione tra le diverse Forze armate indicata alla successiva lettera d). Per l'attuazione della stabilizzazione si procede sulla base della valutazione dei titoli di servizio e di studio stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno di cui alla lettera e);
c) l'assunzione in servizio degli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del presente comma è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente;
d) gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono inquadrati nei ruoli e nei gradi assegnati dal Ministero dell'Interno, previo accertamento dei requisiti tecnici e d'idoneità, secondo un'equiparazione adeguata del grado già conseguito e con la seguente distribuzione fra le diverse Forze armate Esercito: 500; Marina militare: 850; Aeronautica militare: 250; Arma dei carabinieri: 400;
e) ai fini dell'immissione in servizio permanente del personale di cui alla lettera b) del presente comma, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno definisce, con proprio decreto, requisiti e punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata d'appartenenza, il titolo di studio, le note caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente, l'eventuale numero di figli e il limite d'età di 40 anni, conseguito alla data del 31 dicembre 2007.
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis l'apposito Fondo di cui al comma 4, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 50.000;
2010: - 80.000.
146. 8. Piscitello, Piro.
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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
146. 187. Fabris.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In ogni caso, con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, attualmente in congedo, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente, sono richiamati in servizio, a domanda, e transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente».
146. 4. Gamba, Ascierto.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In ogni caso, con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in congedo, che abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o che conseguano tale requisito successivamente, transitano, a domanda, nei rispettivi ruoli del servizio permanente».
146. 5. Gamba, Ascierto.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'attività di soccorso e all'attività di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per un numero complessivo di 3.000 unità con la qualifica di vigile permanente».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 103.380;
2009: - 103.380;
2010: - 103.380.
146. 113. Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A partire dal 1o gennaio 2008, gli ufficiali in ferma prefissata dall'Arma dei Carabinieri congedati dal I al V corso che ne facciano domanda e che abbiano maturato trenta mesi di servizio, possono essere richiamati in servizio a tempo indeterminato».
146. 37. La Russa, Gasparri, Ascierto.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 24-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma:
«7-bis Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
146. 75. Lumia.
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Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed, ai miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli ani 2009 e 2010.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - -15.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
146. 209. Ruvolo, Peretti, Zinzi.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il potenziamento delle attività di intelligente nella lotta al terrorismo internazionale dei Servizi di Sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia é delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
146. 254. Santelli.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis: Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche in deroga alla normativa vigente e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1o gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;
b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;
c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.
Il personale assunto ai sensi del presente comma è inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, in misura pari a 350 unità per l'Esercito, 750 unità per la Marina militare, 200 unità per l'Aeronautica militare e 300 unità per l'Arma dei carabinieri. L'assunzione in servizio è effettuata sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente alla tabe la A, voce:
Mistero dell'Economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
(migliaia di euro)
2008: - 55.000;
2009: - 55.000;
2010: - 55.000.
146. 255. Aprea.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei limiti di spesa di cui al comma precedente e nell'ambito delle assunzioni cui é autorizzata la Polizia di Stato si provvede all'assunzione dei candidati risultati idonei ai concorsi interni indetti con decreti ministeriali del 1o febbraio 2005 e 6 febbraio 2006.
146. 208. Tassone, Peretti, Zinzi.
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Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
5. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, le disposizioni di legge comunque riguardanti la stabilizzazione del personale precario presso le pubbliche amministrazioni, devono essere applicate nel rispetto del principio dell'accesso all'impiego per concorso pubblico.
6. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le amministrazioni pubbliche interessate alle procedure di stabilizzazione, qualora vi siano graduatorie di concorso per il reclutamento di nuovo personale ancora valide, procedono prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei ai concorsi pubblici. Per gli stessi anni ivi considerati, le medesime amministrazioni non possono avviare né concludere procedure di progressione verticale o concorsi riservati al personale in servizio.
7. partire dall'anno 2008, il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, dovrà monitore le procedure di stabilizzazione e in generale, le modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione e, con cadenza semestrale, inviare alle commissioni parlamentari competenti una relazione sui risultati di tale attività. Per lo svolgimento delle disposizioni di cui al presente comma, il citato Dipartimento potrà avvalersi anche di personale già in servizio presso altre amministrazioni o in mobilità temporanea senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare inderogabilmente, entro la data del 31 marzo 2008, verranno disciplinate le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 che comunque non potranno comportare impegni di spesa superiori a quelli previsti per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole: Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
146. 247. Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2008, al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dalla presenza di un organico in servizio ridotto rispetto a quanto previsto dai regolamenti, anche in deroga alla normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale del corpo della Polizia Municipale.
146. 265. Cialente, Aurisicchio.
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
146. 66. Giudice.
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in moda da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
146. 230. D'Alia, Peretti, Zinzi.
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 40 per cento sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento.
146. 221. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
146. 19. Lamorte, Leo, Antonio Pepe.
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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
146. 242. Baldelli.

giovedì 29 novembre 2007

PROPOSTA DI RELAZIONE DI MINORANZA SULLA FINANZIARIA 2008 DELLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA

Legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

PROPOSTA DI RELAZIONE DI MINORANZA
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», nelle parti di propria competenza;
premesso che:

l'articolo 145, comma 3, disponendo per le pubbliche amministrazioni il divieto di assumere con forme contrattuali di lavoro flessibile, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, sancisce una netta discriminazione tra pubblico e privato e, implicitamente, costituisce una ammissione della incapacità del sistema italiano di sottrarsi alla logica della sanatoria, giustificata dalla sbagliata equazione flessibilità=precariato;

la citata disposizione, inoltre, prevedendo una deroga esclusiva per il settore pubblico alle norme civilistiche in materia di lavoro, determina un pericoloso regresso rispetto alle scelte del Legislatore negli anni '90 che portarono alla privatizzazione del pubblico impiego, sotto la forte spinta della necessità di ammodernare l'apparato e l'attività delle amministrazioni pubbliche, di cui non si potevano più tollerare sprechi ed inefficienze;

le disposizioni relative ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 145, che prevedono una limitazione dello strumento del lavoro straordinario nelle amministrazioni statali, reprimono, in generale, la produttività del lavoro nel settore pubblico e, nello specifico, penalizzano e non agevolano il lavoro delle Forze armate e di polizia, nonché quello dei vigili del fuoco;

l'articolo 146, comma 5, prevedendo la formula «espletamento di procedure selettive di natura concorsuale», invece di quella più rigorosa di «superamento di procedure concorsuali», o comunque di «superamento di un concorso pubblico», in ordine alle modalità di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola l'articolo 97 della Costituzione e il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2004, la quale sancisce che: «Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale»;

lo stesso articolo 146, comma 5, non facendo espresso riferimento a concorsi pubblici con riserva di posti, in cui la percentuale della riserva a favore degli interni non sia particolarmente elevata, è lacunoso, irrazionale e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e contrasta con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002);

secondo la Corte costituzionale: «è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali "da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando cosi il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre» (sentenze n. 313 del 1994 e n. 194 del 2002);

sempre l'articolo 146, comma 5, spostando alla data del 28 settembre 2007 il termine di cui all'articolo 1, comma 526, della Finanziaria 2007, posticipandolo di un anno, configura la possibilità di qualificare impropriamente come «precari» anche i lavoratori con contratto a tempo determinato con pochi mesi di anzianità di servizio, pur essendo noto che la qualificazione del concetto di precarietà nel mondo del lavoro non può prescindere da un dato temporale che non può non essere che di lunga durata e, comunque, non di qualche mese;

l'articolo 146, da un lato, con il comma 5, apre la possibilità della stabilizzazione ad una platea di oltre 120.000 lavoratori con contratto a tempo determinato, e dall'altro, con il comma 9, prevede di finanziare l'operazione con un fondo esiguo, pari a 60 milioni di euro, da ripartire in parti eguali nel triennio 2008-2010, che si vanno ad aggiungere ai 50 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2007, rischia di ingenerare un aumento del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con grave danno alle casse dello Stato;

l'articolo 146, non fornendo alcuna risposta alle legittime richieste di assunzione di vincitori e idonei dei concorsi pubblici, che vengono ingiustamente penalizzati a favore delle progressioni interne e della sanatoria indiscriminata dei precari, quest'ultima possibile solo in teoria, svilisce il principio della meritocrazia nell'ambito delle procedure di reclutamento, con grave danno al buon andamento della pubblica amministrazione;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

«Baldelli, Bodega, Fabbri».


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martedì 9 ottobre 2007

FINANZIARIA, P.A.: STRETTA SU STRAORDINARI E LAVORO FLESSIBILE

(9Colonne) Roma, 9 ott - In materia di pubblico impiego, il ministro per le Riforme e Innovazioni della Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais, dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha sottolineato come la finanziaria affronti anche i problemi inerenti il contenimento degli incarichi del lavoro flessibile e straordinario, l'assunzione di personale e stabilisca misure straordinarie in tema di mobilità del personale. "Viene nuovamente modificata - ha detto - la disciplina del lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni subordinando la possibilità di ricorrervi al possesso di particolari e specifici requisiti di professionalità non presenti all'interno dell'amministrazione". Inoltre viene sostituito il lavoro flessibile, limitando il lavoro a tempo determinato "a fattispecie rigorosamente individuate dalla norma e vietando, al contempo, il rinnovo dei contratti o l'utilizzo dei medesimi lavoratori con altre tipologie contrattuali". Stretta anche sugli straordinari. "Le pubbliche amministrazioni - ha spiegato Nicolais - non possono erogare compensi per lavoro straordinario se prive di sistemi di rilevazione automatica della presenza. Al contempo le pubbliche amministrazioni devono favorire, in sede di contrattazione integrativa, una revisione degli orari di lavoro e l'utilizzo del telelavoro, reperibililità e lavoro plurisettimanale".
In tema di assunzione del personale "per il superamento del cosiddetto blocco" la manovra prevede - ha detto il ministro - "la validità triennale delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico". Per favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari, inoltre, la norma stabilisce che "i bandi di concorso possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% di quelli messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienza di lavoro subordinato a tempo determinato presso la P.A:". Sul fronte mobilità, invece Nicolais spiega che si prevedono, per il biennio 2008-2009 accordi "anche intercompartimentali tra le diverse amministrazioni" per la ricollocazione di personale in uffici dove ci siano consistenti vacanze di organico. Per favorire l'incontro tra domanda è offerta di mobilità verrà istituita, presso il dipartimento per la funzione pubblica, un'apposita banca dati informatica.

COMMENTO:
ENNESIMA PRESA IN GIRO!
In pratica secondo Nicolais i vincitori non assunti dovrebbero gioire solo perchè le graduatorie anzichè restare valide con le proroghe resteranno valide automaticamente per 3 anni!In pratica il governo si prende 3 anni di tempo per assumere un vincitore di concorso!E' assurdo!

sabato 6 ottobre 2007

Finanziaria senz'anima


di Antonio Maglietta - 6 ottobre 2007

Si sa che nel governo di Romano Prodi un sì di oggi può benissimo trasformarsi, senza colpo ferire, in un no domani. Se si dà qualcosa per certo, l'unica cosa certa è che non si farà o, alla meglio, si farà in maniera totalmente diversa rispetto a quanto era stato annunciato. Si promette di tutto e di più, per poi fare nulla. Si contratta su tutto e con tutti e l'accordo al ribasso è diventato la norma. Gli interlocutori del governo che avanzano pretese «irrinunciabili», in cambio di un voto favorevole sui singoli provvedimenti, si moltiplicano in maniera esponenziale. Prima c'erano solo i «quattro dell'ave maria» (Giordano, Mussi, Pecoraro Scanio e Diliberto); ora i «malpancisti» sono un vero e proprio esercito. Prodi, per non scontentare nessuno, sembra aver finalmente deciso di tenere una linea autonoma ed equidistante tra le varie anime inquiete della sua variopinta e instabile coalizione. Il decisionismo sembra essere diventata la quintessenza di Palazzo Chigi: decidere sì, ma di fare nulla e rimandare sempre all'infinito. Insomma, se non è la paralisi del sistema, poco ci manca.

Un classico esempio ci viene fornito dalla Finanziaria 2008 (disegno di legge n. 1817, in discussione al Senato). Innanzitutto, a norma di legge, dovrebbe essere presentata alle Camere entro il 30 settembre. In realtà il testo è stato reso disponibile solo il 3 ottobre e l'incongruenza è stata anche palesata a mezzo stampa dalle giuste lamentele di vari senatori. Quanto al contenuto, è evidente che si tratta di una Finanziaria senz'anima, visto che i nodi centrali del welfare e della sicurezza sono stati elusi, e contemplati in testi autonomi che saranno portati all'attenzione delle Camere non si sa bene quando. La questione previdenziale è quella maggiormente paradossale. Ad oggi, a meno di 3 mesi dall'entrata in vigore del sistema previsto dalla riforma del governo Berlusconi, gli italiani ancora non sanno se rientreranno nel modello-Maroni oppure in quello previsto dal protocollo sul welfare del 23 luglio scorso che - è bene ricordalo - dev'essere ancora tradotto in legge. Non sembra essere da meno l'affaire «pubblico impiego». Doveva essere il fiore all'occhiello di una strategia che mirava a conquistare tutti i dipendenti pubblici con regalie come il posto fisso ed intoccabile a vita (per tutti e nessuno escluso, nullafacenti e assenteisti compresi), rinnovi contrattuali migliori in termini economici rispetto ai colleghi del settore privato, sanatorie indiscriminate per tutti e contratti a tempo indeterminato distribuiti a pioggia (ex articolo 1, comma 417, della Finanziaria 2007).

Purtroppo la dea bendata sembra aver mollato Romano Prodi ed il suo famoso «fattore C» sembra essersi trasformato in «fattore D» (disastro). Nel tentativo di accontentare tutti, il governo non sta accontentando nessuno. I precari, sedotti e abbandonati, per essere stabilizzati dovranno far riferimento solo alle norme della Finanziaria 2007 (depotenziata dall'affossamento del «tana libera tutti», l'articolo 1, comma 417), visto che in quella del 2008 nulla si dice in proposito. Qualcosa per loro c'è nella manovra economica, come ad esempio la riserva di posti del 20% nei concorsi, sempre comunque a discrezione delle Amministrazioni (articolo 93, comma 11), oppure la priorità data alle stabilizzazioni qualora l'Amministrazione decidesse di assumere a tempo pieno (articolo 93, comma 6), ma si tratta di poco o nulla. Il rigido rispetto dei limiti delle piante organiche, un parere dato dal ministero della Funzione Pubblica alla Regione Veneto (Parere Uppa n. 11/07 - Prot. n. DFP-0031444-03/08/2007-1.2.3.4: secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica non si può procedere alla stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 296/2006, del personale dipendente a tempo determinato che consegua il requisito dei tre anni di servizio in virtù di una proroga successiva alla data del 29 settembre 2006) e, da ultimo, la novella previsione di future assunzioni nella Pubblica Amministrazione solo attraverso contratti a tempo indeterminato, stanno fissando paletti decisivi che, probabilmente, faranno restare fuori migliaia di precari dalle procedure di stabilizzazione. I manifesti propagandistici del partito dei Comunisti Italiani, che annunciavano baldanzosamente 350.000 stabilizzazioni, suonano come una beffa alla luce della realtà dei fatti.

Non è andata meglio ai vincitori di concorso non ancora assunti. Già la Finanziaria 2007 aveva previsto, per il biennio 2008-2009, il blocco parziale del turnover con la previsione di sole 2 assunzioni ogni 10 cessazioni dal servizio. Ora, quella del 2008 ha previsto che il blocco, nell'ordine di 6 assunzioni ogni 10 cessazioni, sarà prorogato fino al 2010 (ancora non è dato sapere se nelle stesse forme di quello già previsto dalla Finanziaria 2007: 2 assunzioni da concorso e 4 stabilizzazioni, ogni 10 cessazioni dal servizio). E che dire del personale in ruolo? Anche qui si prevedono tempi bui. Le risorse necessarie per i rinnovi dei contratti, peraltro già promessi, non ci sono e la «Triplice» sindacale ha già preannunciato uno sciopero generale per il 26 ottobre se i soldi non verranno fuori. Padoa-Schioppa ha fatto sapere che alla fine ci saranno ma, comunque, come al solito, pone in avanti la risoluzione del problema. Come se non bastasse, è arrivata anche un'indagine dell'Eurispes ad agitare le acque. Secondo l'Istituto, i dipendenti pubblici italiani sono quelli pagati meno in ambito europeo. I lavoratori meglio pagati sono i francesi, che in un anno guadagnano 35.665,9 euro pur avendo la Francia un forte cuneo fiscale che supera di poco il 50%. Anche in Germania il cuneo fiscale è alto (47,4%), ma il reddito netto medio dei lavoratori tedeschi è di 27.110,8 euro annui. Poco più dei tedeschi guadagnano i lavoratori pubblici spagnoli, che in un anno percepiscono 27.622 euro. Nel Regno Unito si ha il cuneo fiscale più basso, pari al 30,4%, e il reddito netto annuo pro-capite ammonta a 26.492 euro. In Italia, i lavoratori pubblici in media percepiscono un reddito annuo netto pro-capite di 23.476,9 euro: oltre 12.000 euro in meno rispetto ai colleghi francesi, oltre 4.100 euro se messi a confrontato con gli spagnoli, oltre 3.600 euro con i tedeschi e circa 3.000 euro in meno dei colleghi britannici.

Insomma, ci sono problemi dappertutto e Prodi gira la testa dall'altra parte per non guardare. Ci sono situazioni delicate da risolvere e non si fa altro che rimandare tutte le decisioni a data da destinarsi, anche quella che risolverebbe gran parte dei problemi: le dimissioni.

Antonio Maglietta

LINK
http://www.ragionpolitica.it/testo.8402.finanziaria_senz_anima.html

mercoledì 3 ottobre 2007

TESTO UFFICIALE DELLA FINANZIARIA 2008: BEFFA CONFERMATA!!!










TESTO FINANZIARIA 2008

ARTICOLO 93
(Assunzioni di personale)

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.(IL TERMINE PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA ALL'ANNO 2007 POSSONO AVVENIRE FINO AL 31 MAGGIO 2008...UNICA NOTA POSITIVA)
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."
3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.(I PRECARI HANNO LA PRECEDENZA IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO PIENO)
7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. (BLOCCO PARZIALE DEL TURNOVER ALLUNGATO FINO ALL’ANNO 2010: 60 ASSUNZIONI OGNI 100 CESSAZIONI DAL SERVIZIO)
8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011". (LE ASSUNZIONI NEI LIMITI DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO, PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2005, AVVERRANO A PARTIRE DAL 2011. SIGNIFICA CHE FINO A TUTTO IL 2010 C'E' IL BLOCCO PARZIALE. E' UNA CONFERMA DI TIPO PROCEDURALE A QUANTO GIà PREVISTO DAL COMMA 7).
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.(I BANDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO POTRANNO PREVEDERE RISERVE DI POSTI, PARI Al 20% DEL TOTALE, A FAVORE DEI PRECARI IN POSSESSO DEL REQUISITO DEI 3 ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO, MATURATI CON CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 28/09/2007)
12. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del comma 481, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane spa., già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa già dipendente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell'articolo 1 comma 6-quater del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
18. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può essere valutata" con le seguenti: "è verificata";
b) in fine, aggiungere il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.
19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente , ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
20. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 18 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006.
21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 18, lettera a).

venerdì 28 settembre 2007

BOZZA FINANZIARIA 2008: ENNESIMA FREGATURA!! ASPETTIAMO IL TESTO DEFINITIVO

E' consultabile digitando il link
http://www.ansa.it/documents/1190973989067_FINANZIARIA_2008_bozza.pdf


X QUANTO CI RIGUARDA IL TESTO DELLA BOZZA DICE:


(Assunzioni di personale)
1. Per l’anno 2010 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39 comma
3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

COMMENTO:
DOPO LA FREGATURA DELLA FINANZIARIA 2007, CHE PREVEDE 2 ASSUNZIONI DA CONCORSO PER GLI ANNI 2008-2009 (IN TOTALE 6 ASSUNZIONI OGNI 10 CESSAZIONI DAL SERVIZIO: 4 PRECARI STABILIZZATI E 2 VINCITORI DI CONCORSO), FORSE, STANDO ALLA BOZZA PUBBLICATA DALL’ANSA, LA FINANZIARIA 2008 ALLUNGA FINO AL 2010 LA FREGATURA DI QUELLA SCORSA.
ASPETTIAMO DI VEDERE IL TESTO FINALE