Legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.
PROPOSTA DI RELAZIONE DI MINORANZA
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», nelle parti di propria competenza;
premesso che:
l'articolo 145, comma 3, disponendo per le pubbliche amministrazioni il divieto di assumere con forme contrattuali di lavoro flessibile, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, sancisce una netta discriminazione tra pubblico e privato e, implicitamente, costituisce una ammissione della incapacità del sistema italiano di sottrarsi alla logica della sanatoria, giustificata dalla sbagliata equazione flessibilità=precariato;
la citata disposizione, inoltre, prevedendo una deroga esclusiva per il settore pubblico alle norme civilistiche in materia di lavoro, determina un pericoloso regresso rispetto alle scelte del Legislatore negli anni '90 che portarono alla privatizzazione del pubblico impiego, sotto la forte spinta della necessità di ammodernare l'apparato e l'attività delle amministrazioni pubbliche, di cui non si potevano più tollerare sprechi ed inefficienze;
le disposizioni relative ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 145, che prevedono una limitazione dello strumento del lavoro straordinario nelle amministrazioni statali, reprimono, in generale, la produttività del lavoro nel settore pubblico e, nello specifico, penalizzano e non agevolano il lavoro delle Forze armate e di polizia, nonché quello dei vigili del fuoco;
l'articolo 146, comma 5, prevedendo la formula «espletamento di procedure selettive di natura concorsuale», invece di quella più rigorosa di «superamento di procedure concorsuali», o comunque di «superamento di un concorso pubblico», in ordine alle modalità di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola l'articolo 97 della Costituzione e il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2004, la quale sancisce che: «Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale»;
lo stesso articolo 146, comma 5, non facendo espresso riferimento a concorsi pubblici con riserva di posti, in cui la percentuale della riserva a favore degli interni non sia particolarmente elevata, è lacunoso, irrazionale e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e contrasta con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002);
secondo la Corte costituzionale: «è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali "da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando cosi il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre» (sentenze n. 313 del 1994 e n. 194 del 2002);
sempre l'articolo 146, comma 5, spostando alla data del 28 settembre 2007 il termine di cui all'articolo 1, comma 526, della Finanziaria 2007, posticipandolo di un anno, configura la possibilità di qualificare impropriamente come «precari» anche i lavoratori con contratto a tempo determinato con pochi mesi di anzianità di servizio, pur essendo noto che la qualificazione del concetto di precarietà nel mondo del lavoro non può prescindere da un dato temporale che non può non essere che di lunga durata e, comunque, non di qualche mese;
l'articolo 146, da un lato, con il comma 5, apre la possibilità della stabilizzazione ad una platea di oltre 120.000 lavoratori con contratto a tempo determinato, e dall'altro, con il comma 9, prevede di finanziare l'operazione con un fondo esiguo, pari a 60 milioni di euro, da ripartire in parti eguali nel triennio 2008-2010, che si vanno ad aggiungere ai 50 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2007, rischia di ingenerare un aumento del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con grave danno alle casse dello Stato;
l'articolo 146, non fornendo alcuna risposta alle legittime richieste di assunzione di vincitori e idonei dei concorsi pubblici, che vengono ingiustamente penalizzati a favore delle progressioni interne e della sanatoria indiscriminata dei precari, quest'ultima possibile solo in teoria, svilisce il principio della meritocrazia nell'ambito delle procedure di reclutamento, con grave danno al buon andamento della pubblica amministrazione;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
«Baldelli, Bodega, Fabbri».
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