martedì 19 giugno 2007

Info sullo status giuridico di "vincitore di concorso"

Diritto all’assunzione del vincitore di concorso

L’espletamento delle procedure concorsuali termina con l’approvazione della graduatoria. Con quest’ultimo provvedimento la pubblica amministrazione proclama i vincitori.
Può accadere, però, che l’amministrazione decida di non procedere all’assunzione. Si tratta allora, in questi casi, di verificare quale posizione può vantare il vincitore a fronte di tale decisione, se cioè l’amministrazione sia o meno tenuta ad effettuare l’assunzione, e, in quest’ultima eventualità, se il vincitore non assunto abbia comunque diritto al risarcimento di eventuali danni.
Sul punto si sono formati, in giurisprudenza, due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, formatosi in epoca antecedente la cd. privatizzazione del pubblico impiego, il vincitore di un concorso non vanterebbe un diritto all’assunzione bensì una mera aspettativa legittima. In sostanza, la scelta di assumere o meno il vincitore rientrerebbe nella potestà organizzatoria della pubblica amministrazione, la quale, per sopravvenute circostanze, potrebbe ritenere di revocare l’intera procedura esecutiva. ( cfr. Tar Lazio sent. n. 7029/2005). Cionondimeno, i sostenitori di quest’orientamento ritengono che la scelta dalla P.A. di non procedere all’assunzione, debba essere supportata da un’adeguata motivazione che ne riveli la conformità all’interesse pubblico nonché ai canoni di razionalità e logicità. Ove invece il provvedimento di revoca si appalesi illegittimo sotto i profili evidenziati, il vincitore pretermesso potrebbe impugnare il provvedimento di revoca della procedura concorsuale. La scelta della P.A. di revocare la procedura concorsuale e dunque di non procedere all’assunzione del vincitore è stata ritenuta legittima nelle seguenti fattispecie: blocco delle assunzioni, derivante da un’espressa previsione di legge ( cfr. i vincoli alle assunzioni previsti dalle ultime leggi finanziarie, o il c.d. factum principis – cfr. .A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190, Cons. Stato, sez. V, 19/03/2001, n.1632); nel caso in cui l’amministrazione, nell’esercizio della potestà organizzativa, durante l’espletamento della procedura, e dunque ance dopo, l’indizione del concorso, ridetermini la dotazione organica eliminando il posto messo a concorso; quando manche la copertura finanziaria per la nuova assunzione.
In questi casi, la giurisprudenza ha effettuato un bilanciamento di interessi, tra quello perseguito dalla P.A. e quello perseguito dal privato. L’interesse pubblico dell’amministrazione è stato ritenuto prevalente rispetto all’affidamento ingenerato nel privato vincitore del concorso. Il vincitore non assunto non rimane tuttavia privo di tutela. Alla stregua di quest’orientamento, infatti, ove, l’amministrazione abbia motivato la scelta di non assumere in base ad una delle sopraindicate circostanze, il vincitore del concorso revocato può eventualmente contestare il provvedimento di revoca sotto il profilo della congruità e la correttezza delle scelte in concreto. In secondo luogo, anche laddove la revoca fosse legittima, la pubblica amministrazione sarebbe comunque responsabile della violazione dell’aspettativa del privato, di conseguenza, sarebbe tenuta, ove ne sussistessero i presupposti, a risarcirgli i danni.
Il secondo orientamento, consolidatosi in seguito alla privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, giunge ad opposta conclusione. La circostanza che le nuove norme in materia di pubblico impiego abbiano devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il contenzioso afferente la fase successiva all’approvazione della graduatoria concorsuale, e dunque quello afferente l’assunzione, deve indurre a ritenere che il vincitore del concorso vanti un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione. La pubblica amministrazione, infatti, dal momento successivo all’approvazione della graduatoria si comporta nei confronti del vincitore come un datore di lavoro privato, i suoi atti pertanto non sono provvedimenti amministrativi bensì atti di gestione. Questa tesi è confortata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sentenze nn. 3252 e 14529/2003).
I questi casi il giudice ordinario può adottare, nei confronti della P.A., sentenze costitutive e di condanna.

TRATTO DA http://www.101professionisti.it/guide/concorsi_pubblici/diritto.aspx

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